Cos'è: l’attestato di certificazione energetica (ACE), previsto dalla Direttiva europea 2002/91/CE, è il documento sintetico attestante i risultati dell'indagine energetica compiuta sull'edificio analizzato.
Esso permette all'utente di valutare l’efficienza energetica dell’immobile e al tempo stesso di avere una percezione di quelli che possono essere i costi di gestione connessi al riscaldamento-raffrescamento dell'edificio.
I contenuti dell'ACE: la principale informazione riportata sull’ACE è il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento o la climatizzazione invernale, EPH, l’indicatore che, in base alle caratteristiche costruttive dell’involucro e alle tipologie impiantistiche installate, determina la classe energetica dell’edificio.
Grazie al confronto con una semplice scala composta da otto caselle colorate dal verde (basso fabbisogno energetico) fino al rosso (alto fabbisogno), tutti i cittadini, anche i non esperti, possono immediatamente comprendere se un edificio consuma molta o poca energia. Il calcolo che consente di determinare l’EPH di un edificio è univoco e basato su una metodologia standardizzata, così da escludere qualsiasi interpretazione soggettiva da parte di colui che porta a termine il procedimento di certificazione e da non tener conto delle reali condizioni di utilizzo dell’edificio.
L’ACE è idoneo se redatto e asseverato da un Soggetto certificatore, se registrato nel catasto energetico e timbrato per accettazione dal Comune di competenza.
L’attestato di certificazione energetica ha una idoneità massima di 10 anni a partire dalla data di registrazione della pratica nel catasto energetico.
A cosa serve: l'attestato è un documento ufficiale, valido 10 anni, prodotto da un soggetto accreditato (certificatore energetico) e dai diversi organismi riconosciuti a livello locale e regionale. La sua utilità al momento ha due scopi principali:
• per il rogito: L'Attestato di Certificazione Energetica di un immobile è indispensabile per gli atti notarili di compravendita dal 1º luglio 2009
• per le locazioni: dal 1º luglio 2010 l'attestato energetico è divenuto obbligatorio in Lombardia sia per i nuovi contratti di locazione sia per i rinnovi, anche se taciti. Il proprietario deve far redigere l’ACE per l’affitto e consegnarle al conduttore copia dell’Attestato di Certificazione Energetica.
• per l'accesso alle detrazioni del 55% sul reddito IRPEF: l'attestato energetico è parte della documentazione necessaria per ottenere gli sgravi fiscali.
Riferimenti normativi in Lombardia: il documento è redatto in conformità delle Linee Guida emanate col decreto ministeriale del 26 giugno 2009 che introduce su tutto il territorio nazionale la Certificazione Energetica degli edifici.
Cosciente dei vantaggi che una nuova “edilizia di qualità” porterà alle singole famiglie e alla collettività, l’Assessorato Reti, Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, di concerto con l’Assessorato Qualità dell’Ambiente, attraverso la LR n.24 del 11/12/2006 e la DGR VIII/5018 e sm.i., ha dato concreto avvio al processo di certificazione energetica degli edifici sul proprio territorio a partire dal 1° settembre 2007.
OBBLIGO DI DOTAZIONE E ALLEGAZIONE DELL’ACE (stralcio del Decreto N. 7538 del 22 luglio 2009)
3.1. A partire dal 1° luglio 2009, data dalla quale subentra l’obbligo di dotazione e allegazione dell’attestato di certificazione energetica anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso aventi ad oggetto singole unità immobiliari, l'unica dotazione ed allegazione possibile per gli edifici ricadenti nel territorio della Regione Lombardia è quella costituita dall'ACE. Ciò scaturisce dalla disposizione di cui al punto 10.6 della delibera di Giunta n. 8745, del 22 dicembre 2008, dove si precisa che: ”nel caso in cui sia previsto l’obbligo di dotazione o allegazione dell’attestato di certificazione questo sostituisce l’attestato di qualificazione energetica […]”.
3.2. Per gli edifici per i quali a decorrere dal 1° settembre 2007 è stata presentata la denuncia di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire, per gli interventi di nuova costruzione e per le altre tipologie di interventi definiti al punto 9.1 della DGR 8745, l’obbligo di dotazione dell’ACE è indipendente dal trasferimento a titolo oneroso dell’edificio che, qualora intervenisse, determinerebbe altresì l’obbligo di allegazione. In ordine agli edifici esistenti, sia essi interi o singole unità immobiliari, quando essi ricadono in una delle fattispecie di cui all'art. 9.2, lettere c)-d)-e), subentra l’obbligo di dotazione dell’ACE, fermo restando l’obbligo di allegazione nei casi di trasferimento a titolo oneroso.
3.3. Nel caso di provvedimenti giudiziari portanti trasferimenti immobiliari resi nell'ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali purché le stesse si siano aperte, rispettivamente, con pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'ACE deve essere allegato al decreto di trasferimento per tutti gli edifici per i quali, ai sensi della DGR 8745, ricorrono gli obblighi di allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso. A partire dal 1° luglio 2009 tale allegazione al decreto di trasferimento è dovuta anche quando oggetto del trasferimento coattivo sia una singola unità immobiliare.
Link utili: http://www.cened.it/