La visura catastale è un documento, rilasciato dall'Agenzia del Territorio (Catasto), che contiene i dati identificativi di un immobile distinti in fabbricati o un terreni sito sul territorio nazionale.
La visura riporta le seguenti notizie:
• Dati identificati dell'immobile: suddivisi in sezione urbana, foglio, particella e subalterno oltre, naturalmente al Comune.
• Dati di classamento dell'immobile: la zona censuaria e l'eventuale microzona, la categoria catastale, la classe, la consistenza e la rendita.
• Dati di indirizzo, annotazioni varie e naturalmente i dati dell'intestatario.
Nella visura catastale un immobile è identificato da foglio, particella (o mappale) e subalterno del Comune di appartenenza se trattasi di fabbricato e da foglio e particella (o mappale) se è un terreno.
Nella visura è visibile anche la rendita catastale dell'immobile e il reddito dominicale per i terreni, utile per il calcolo della imposta sul reddito e delle imposte locali come l'Imposta comunale sugli immobili. È presente anche il nome del proprietario, nudo proprietario o eventuale usufruttuario del bene immobile, anche se tale indicazione non ha valore di certificazione di reale proprietà (si dice che non è "probatorio").
La visura catastale consente la consultazione degli atti e dei documenti catastali ed è rappresentata dal rilascio di una copia in carta libera delle risultanze della banca dati.
In particolare attraverso la visura è consentito di: acquisire i dati identificativi e reddituali dei beni immobili (terreni e fabbricati); verificare se una determinata persona (fisica o giuridica) risulti intestataria di beni immobili.
La visura catastale serve per:
• acquisire i dati identificativi dei beni immobili (sezione urbana, foglio, particella e subalterno per i fabbricati; foglio e particella per i terreni);
• acquisire i dati di classamento (zona censuaria, categoria, classe, consistenza e rendita per i fabbricati, qualità colturale, classe, superficie, reddito dominicale ed agrario per i terreni);
• verificare gli estremi degli atti che hanno determinato le singole situazioni;
• verificare se una determinata persona (fisica o giuridica) risulti intestataria di beni immobili
I documenti catastali
Visure catastale per persona fisica, giuridica, immobile
documento riportante i dati catastali dell’immobile tramite ricerca dell’intestato o dell’identificativo catastale
Visure PRA (Pubblico Registro Automobilistico)
La visura al P.R.A fornisce informazioni relative ad un veicolo (autoveicolo, motoveicolo e rimorchio), contiene i dati anagrafici del proprietario, quelli del conduttore (in caso di leasing) e lo stato giuridico (ipoteche, blocchi amministrativi, ecc.) ed i dati tecnici (marca, modello, cilindrata) del veicolo.
Visure camerali
La visura camerale è il documento che fornisce informazioni su qualunque impresa italiana, individuale o collettiva, iscritta al Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane delle varie provincie
Estratto di mappa
L’estratto di mappa è un documento L'estratto di mappa o mappa catastale è un documento in scala 1:2000, estratto presso il Catasto (Agenzia del Territorio) che rappresenta la sagome dei terreni e dei fabbricati di una porzione in una determinata zona. All'interno della sagoma viene riportato il numero identificativo della particella catastale
Il documento di Mappa catastale viene generalmente richiesto quando si necessita identificare i confini e le aree di pertinenza di un immobile.
Planimetria catastale
La scheda catastale o planimetria catastale è la rappresentazione grafica in pianta di un unità immobiliare.
La richiesta di piantina/scheda catastale degli atti meccanizzati può essere effettuata in base alle seguenti chiavi di ricerca:
per immobile, mediante identificativo catastale del bene (particella catastale per il catasto terreni o unità immobiliare urbana per il catasto urbano). La ricerca è limitata al solo catasto terreni o catasto fabbricati
per soggetto, intestato (o cointestato), effettuata mediante dati anagrafici: cognome, nome, sesso, codice fiscale - se persona fisica - o denominazione e sede legale – se persona giuridica. La ricerca è svolta negli archivi sia del catasto terreni che del catasto fabbricati.
Per richiedere le piantine/schede catastali semplici occorre compilare e presentare allo sportello il modello di “richiesta servizi”. E’ opportuno presentare insieme al modulo anche tutti i documenti necessari all’identificazione della unità in oggetto (atti notarili, rogiti, successioni, ecc.).
Ispezione ipotecaria
La visura o ispezione ipotecaria è un documento che riporta i dati presenti nei registri immobiliari custoditi presso le Conservatorie, rilasciato dall'Agenzia del Territorio, da cui si evincono le proprietà immobiliari di un soggetto (persona fisica o giuridica) nonché le eventuali pendenze gravanti su ciascun immobile (ipoteche derivanti da mutuo o da decreto ingiuntivo, pignoramenti, sequestri, donazioni, successioni, usufrutto, ecc.).
Generalmente si effettua una ispezione ipotecaria prima di acquistare o vendere un immobile o un terreno, per accertare la consistenza patrimoniale di un potenziale cliente e/o di un debitore insolvente, prima di trascrivere atti di natura pregiudizievole sul patrimonio immobiliare di un soggetto.
Le informazioni reperibili si riferiscono ad un arco temporale chiamato "periodo informatizzato ", diverso per ogni ufficio. L’indicazione dell’arco temporale per le ricerche viene sempre specificato nell’esito della consultazione effettuata.
Pratiche catasto terreni
Il Nuovo Catasto Terreni (N.C.T.) è stato istituito con la “Legge Messedaglia” o ”della perequazione fiscale” (L.3682/1886) e definito come:
• rustico;
• geometrico;
• particellare;
• fondato sulla misura e sulla stima;
• non probatorio.
La particella catastale è definita come una porzione di terreno continua, appartenente ad un unico Comune, appartenente ad un unico proprietario, avente un’unica destinazione produttiva con un unico livello di produttività.
Viene denominato fondo, invece, una particella che abbia come confini di proprietà linee stabili e precise o linee destinate a diventare confini determinate con un precedente tipo di frazionamento (fondo potenziale). Non sono fondi, invece, le particelle delimitate da linee dividenti di qualità e classi, per loro natura labili.
Il tipo frazionamento
E’un atto di aggiornamento geometrico propedeutico ad un passaggio di diritti su una o più porzioni di particella. Quindi, in tutti i casi di trasferimento di particelle derivate da un’unità più ampia (particella “madre”), i soggetti interessati devono produrre al catasto il tipo di frazionamento che, costituito dalla dimostrazione grafica (Mod.51) e numerica (Mod.51FTP/A), individua le particelle derivate, oggetto dei nuovi diritti. I soggetti titolari, indicati nel successivo atto pubblico, saranno aggiornati in catasto tramite registrazione della domanda di voltura relativa.
Il tipo di frazionamento originale ha valore legale: esso individua esattamente gli oggetti del trasferimento ed è quindi parte integrante dell’atto pubblico relativo.
Il tipo mappale
E’ un atto di aggiornamento geometrico, da unire alle denunce di cambiamento delle particelle, che deve essere prodotto a seguito di edificazione di fabbricati nuovi o di altre costruzioni stabili (o di ampliamento in pianta di fabbricati già esistenti). Lo stesso atto si utilizza per l'ampliamento dei fabbricati esistenti sulla cartografia che abbiano subito modifiche di sagoma.
L'atto tecnico deve essere redatto conformemente ai disposti della Circolare 2/88, che consiste nel rilievo tramite stazione totale o gps e dalla versione 9 e 10 di PreGeo GPS appoggiato ai punti che delimitano l'area oggetto di intervento e ai punti fiduciali costituiti da spigoli di recinzioni, fabbricati, cippi di confine o comunque punti materializzabili facilmente e di coordinate note individuati dal catasto e dai tecnici in accordo con i tecnici catastali alla quale il rilievo verrà appoggiato per un corretto orientamento spaziale.
Rettifica e spostamento dei confini
La rettifica o lo spostamento di un confine è richiesto ogni qualvolta sia necessaria la riconfinazione delle proprietà in altra posizione geometricamente assegnata. Ipotesi fondamentale e che la riconfinazione avvenga mantenendo inalterata la ripartizione dei valori dei due fondi. Se i due fondi, o una parte di essi, a ridosso o prossima al confine, hanno valori unitari diversi il problema è di natura mista geometrica ed estimativa: il nuovo confine è stabilito in base a considerazioni varie e il conguaglio economico può essere ottenuto mediante transazione finanziaria o comunque con operazioni extrageometriche.
Se invece le aree contigue hanno uguale valenza unitaria, la ripartizione a parità di valore economico si traduce in ripartizione a parità di area.
Pratica Catasto fabbricati
Il Catasto dei Fabbricati (C.d.F.) è l’evoluzione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.); ilN.C.E.U., risalente al 1939 (L.652/1939), inventariava le costruzioni urbane ma non quelle rurali, il C.d.F., invece, istituito nel 1994 con la legge L.133/1994, si occupa di tutte le costruzioni, sia urbane che rurali. Si può quindi dire che il C.d.F. non sostituisce il N.C.E.U. ma lo integra e ne estende la competenza.
L’unità immobiliare urbana (UIU) è una porzione di fabbricato, un intero fabbricato o un insieme di fabbricati che, nello stato in cui si trova, è di per se stesso in grado di produrre un reddito indipendente e possiede un’autonomia funzionale.
L’identificazione di un’UIU è costituita dalla successione di:
• codice comunale;
• numero del foglio di mappa;
• numero della particella su cui è costruito il fabbricato;
• numero del subalterno, che è l’elemento identificativo vero e proprio dell’UIU.
L’accatastamento e la modifica dei dati catastali, avviene tramite presentazione di una pratica DOCFA, intesa come l’insieme dei documenti predisposti e presentati al catasto di competenza.
Una pratica Docfa è composta da un documento analitico, che contiene i dati tecnici e descrittivi delle unità immobiliari denunciate, e una serie di documenti grafici (planimetrie catastali) che sono la rappresentazione delle stesse unità.
I motivi per cui è necessario provvedere alla presentazione in catasto di una denuncia di accatastamento o di variazione, sono molteplici.
La costruzione di un nuovo fabbricato, con una qualsiasi destinazione d’uso, deve essere denunciata attraverso la compilazione di una pratica DOCFA per Domanda di Accatastamento. Per le unità immobiliari già denunciate in catasto, sono motivo di presentazione di Denuncia di Variazione DOCFA:
• Il cambio di destinazione d’uso
• La modifica di consistenza a seguito di ampliamento, demolizione anche parziale, fusione con altre unità immobiliari, divisione in più unità.
• La variazione delle caratteristiche dell’unità immobiliare, che incidono sul suo valore e quindi anche sulla rendita catastale, a seguito di modifiche nella distribuzione interna o ristrutturazione.
• Le modifiche ai dati toponomastici relativi all’unità immobiliare (Indirizzo, civico, piano ecc.)
Il Tipo Mappale
Il Tipo Mappale è la denuncia di variazione terreni, utilizzata per aggiornare la mappa catastale attraverso la rappresentazione di un fabbricato.
La presentazione di un Tipo Mappale è necessario qualora si edifichi un nuovo immobile o si modifichi la sagoma di un immobile esistente.
Il Tipo Frazionamento
Il Tipo Frazionamento si utilizza per la rappresentazione nella mappa catastale di una nuova linea dividente ed è necessario qualora si voglia dividere una particella catastale in due o più nuove particelle, per permettere la vendita di una porzione di quella originaria.
Il Tipo Mappale e il Tipo Frazionamento vengono realizzati, escluse poche eccezioni, a partire da un rilievo topografico dell’oggetto da rappresentare in mappa, eseguito sul posto da tecnici specializzati con l’ausilio di strumentazioni elettroniche.
Planimetrie catastali
La planimetria catastale (o piantina catastale ) è un documento, rilasciato dall'Agenzia del Territorio, che rappresenta graficamente in scala appropriata (solitamente 1:200, 1:100 o anche 1:500) una determinata unità immobiliare ed è’ il risultato grafico ottenibile con la presentazione di una pratica DOCFA.
Dal 1° Luglio 2010 è in vigore quanto sancito dall'articolo 19, comma 14, del Dl 78/2010 che dispone che, “a pena di nullità”, gli “atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi” che abbiano a oggetto “il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti” o meglio su “unità immobiliari urbane” devono contenere:
• l'identificazione catastale;
• il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto;
• la dichiarazione “resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie”.
È inoltre prescritto che “prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
Voltura catastale
La voltura catastale è un’operazione che consente di aggiornare presso l’Agenzia del Territorio (ec Catasto) i dati relativi ai possessori di diritti sugli immobili iscritti nel catasto, nei casi di trasferimento dei diritti da un soggetto all’altro quali successioni, compravendite, rettifiche di intestazioni o rettifiche di attribuzione di rendite o valori catastali.
La voltura catastale va fatta pervenire, entro 30 giorni dalla data di registrazione della successione, all’Agenzia delle Entrate nel territorio in cui è locato l’immobile.
Le volture catastali si distinguono in:
• Volture di afflusso (in caso di acquisto/vendita di terreni o di immobili, ricongiungimento di usufrutto, denunce di successione);
• Volture di preallineamento (in caso di volture presentate ma non introdotte nella banca dati catastale);
• Volture di recupero di voltura automatica (nel caso di integrazione di intestazione per le volture incomplete e non corrette).
Per la presentazione di una voltura catastale, è necessario fornire i seguenti dati: delega dell'avente titolo per la richiesta di voltura; dati anagrafici dei proprietari; dati catastali delle unità immobiliari; nei casi di voltura catastale di afflusso è necessario fornire anche la documentazione motivante la voltura (es. atto di compravendita o dichiarazione di successione o certificato di morte).